Prot. 3788/2025
Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi,
con la presente comunichiamo che con delibera odierna è stato modificato il regolamento relativo alla tassazione delle notule, nello specifico con l'introduzione della lett. o) al comma 2 dell'art. 3, l'introduzione del punto 2 all'art. 8 e la riformulazione del punto 3 del medesimo articolo 8.
Si riporta il nuovo testo dell'art. 8 del regolamento:
Articolo 8 - Tassazione per il rilascio del parere e ritiro dei documenti
1)- Il rilascio del parere di congruità all’interessato, senza distinzione tra civile, penale, amministrativo, stragiudiziale, è subordinato al versamento di una tassa calcolata in percentuale sul valore tassato, da considerarsi al netto degli oneri fiscali e previdenziali, del rimborso forfettario e delle spese esenti sulla base delle seguenti aliquote:
- 4%: importi liquidati sino alla concorrenza di € 5.000,00
- 3%: sul maggior valore sino alla concorrenza di € 25.000,00
- 2%: sul maggior valore sino alla concorrenza di € 50.000,00
- 1,5%: sul maggior valore ulteriore
Il tutto oltre al recupero delle eventuali spese come documentate dalla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati.
2)- In materia penale, nel caso di difese d’ufficio, il rilascio del parere di congruità all’interessato, sia che la richiesta pervenga ad iniziativa dell’interessato stesso sia che vi sia richiesta di integrazione da parte del giudicante, è subordinata al versamento di una tassa calcolata in misura forfettaria fissa sulla base ed in ragione dei seguenti scaglioni di valore:
- scaglione fino a € 1.000,00 tassa € 30,00; - scaglione da € 1.001,00 e fino a € 3.000,00 tassa € 50,00; - scaglione da € 3.001,00 ed oltre tassa € 100,00. Il tutto al netto degli oneri fiscali e previdenziali, del rimborso forfettario e delle spese esenti ed in ogni caso salvo il recupero delle spese documentate della segreteria.
3)- Nel caso in cui la richiesta del parere di congruità pervenga da una Pubblica Amministrazione il provvedimento finale non è soggetto a tassazione, né a contribuzione alcuna, salvo rimborso delle spese sostenute stabilito forfettariamente in € 15,00.
4)- Il pagamento della tassa sul parere conferisce all’interessato il diritto ad ottenere una copia conforme del provvedimento adottato, debitamente vidimato.
5)- A seguito del ritiro della copia conforme del provvedimento, l’interessato ha l’onere di ritirare tutta la documentazione depositata presso l’Ordine entro giorni 30 (trenta). Decorso tale termine, la stessa sarà restituita al richiedente il parere con i costi di spedizione a carico del destinatario".
Con la medesima delibera si è altresì disposta la modifica all'art. 3 del regolamento, il cui punto 2 è stato integrato con l'aggiunta della nuova lettera O) che qui pure si riporta:
Art. 3, comma 2, lett o):
"Nella presentazione dell'istanza di opinamento riguardante lo stesso procedimento, deve indicare espressamente eventuali istanze già presentate e/o i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto".
Il nuovo regolamento sarà disponibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto a partire da domani ed in vigore per i pareri di congruità che verranno rilasciati successivamente alla delibera odierna.
Augurando a tutti un buon lavoro, saluto cordialmente
Il Consigliere incaricato
avv. Francesca Tancredi
Regolamento-Tassazione-Notule-Aggiornamento-2025_2.pdf (235 KB)