Cari Colleghi,
ritengo opportuno segnalare due importanti novità giurisprudenziali di particolare interesse per il nostro Ente, entrambe del 30 marzo u.s. (in allegato).
Corte Costituzionale n. 67/2018. Il tema è quello dell’avvocato iscritto alla Cassa che sia anche già titolare di pensione di vecchiaia presso l’INPS e il conseguente obbligo di versamento dei contributi in ragione del regime solidaristico della nostra previdenza, di particolare rilievo in quanto vengono rimarcate ancor più delle altre recenti pronunce l’autonomia dell’Ente e la delegificazione, laddove è testualmente scritto dell’abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge – dopo la trasformazione dell’Ente in fondazione di diritto privato a seguito del D.Lgs. n. 509/1994 – e l’apertura all’autonomia regolamentare del nuovo Ente.
Corte d’Appello di Milano n. 160/2018. La problematica affrontata – per la prima volta in grado di appello – è quella dellarifatturazione interna allo studio con conseguente “doppio” contributo integrativo applicabile sia dal collaboratore nei confronti del titolare dello studio, sia dal titolare nei confronti del cliente, in ragione delle espresse previsioni legislativa e regolamentare, che impongono l’applicazione del contributo integrativo su qualsiasi corrispettivo conseguito dall’avvocato.
Mi sembra che entrambe le pronunce consolidino maggiormente i principi della Nostra autonomia normativa.
Con i migliori saluti,
Nunzio Luciano
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