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Gentile Professionista,
a seguito della nuova ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c. emanata dal Giudice delle Esecuzioni Dott.ssa Cristina Nicolò nella quale è disposta la vendita in modalità asincrona, al fine di agevolare la lavorazione delle richieste di pubblicità e di gestione delle vendite telematiche e conseguentemente rispettare i termini di pubblicazione senza ritardi o disguidi, trasmettiamo di seguito le nuove indicazioni dei Gestori della pubblicità legale ex art. 490 c.p.c. e delle Vendite Telematiche (Astalegale.net S.p.A., Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e Zucchetti Software Giuridico S.r.l.).
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ LEGALE, DELLE VENDITE TELEMATICHE
E DEI PAGAMENTI DELLE SPETTANZE
Richiamando sul punto l’ordinanza di delega (paragrafo “Disciplina della pubblicità delle vendite delegate”), viene disposto che è onere del Gestore della vendita telematica nominato “provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione” relativamente ai punti “b” (pubblicazione nel sito di pubblicità del gestore e nel sito internet del Tribunale di Grosseto) e “c” (pubblicazione nei siti di pubblicità degli altri gestori al fine di garantire una maggiore diffusione degli annunci.)
Nello specifico l’ordinanza cita: “AFFIDA l’incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai precedenti punti b e c alla società nominata gestore della vendita la quale dovrà quindi provvedere, previo avvenuto pagamento dei relativi costi:
i. a curare, su ordine del professionista, la pubblicazione dell’avviso di vendita, dell’ordinanza di delega e dell’elaborato peritale di stima sul proprio sito internet, nonché su quello degli altri gestori in rotazione presso l’ufficio e sul sito istituzionale del Tribunale di Grosseto”.
Il Professionista delegato è quindi incaricato di inviare la richiesta di servizi esclusivamente al Gestore della vendita telematica nominato. L’invio della richiesta, come previsto in ordinanza, dovrà avvenire almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sui siti internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), allegando l’avviso di vendita, la perizia di stima ed eventuali altri documenti, ove non già pubblicati sul PVP, unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità.
In merito alla documentazione da pubblicare, con riferimento in particolare alla perizia di stima, segnaliamo che essa dovrà essere preventivamente epurata dei dati sensibili del debitore e di ogni altro dato ad esso collegato (si veda anche il punto F e il punto G paragrafo e dei “compiti esperto 2023.doc” pubblicato nel sito internet del Tribunale di Grosseto, oltre alle indicazioni presenti nella circolare del 17 febbraio 2022 avente ad oggetto “Nuove modalità di espletamento della pubblicità legale delle vendite giudiziarie”, emessa dal Giudice dell’Esecuzione a seguito dell’avvio della rotazione temperata dei gestori delle vendite telematiche).
Relativamente al pagamento dei servizi forniti, si evidenzia quanto indicato nell’ordinanza all’interno del paragrafo “Disciplina della pubblicità delle vendite delegate”, sia nel disposto richiamato inizialmente per cui “la società nominata gestore della vendita… dovrà quindi provvedere, previo pagamento dei relativi costi”, sia nella parte successiva in cui è disposto che il professionista:
a. verificata la procedibilità dell’azione esecutiva ed invitati, se necessario, i creditori al pagamento degli oneri della pubblicità, diversi dal contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, provveda ad ordinare al gestore della vendita la pubblicazione mediante invio, almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sui siti internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), dell’avviso di vendita del delegato unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità.” ed infine nel punto in cui vengono posti “gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l’esecuzione verrà dichiarata improcedibile”.
Si fa presente, quindi, che il Professionista è incaricato di compulsare il creditore al pagamento delle spese di pubblicità ex art. 490 c.2 c.p.c. e delle spese del gestore della vendita telematica prima di procedere all’invio della richiesta al gestore della vendita telematica e che le Società preposte alla pubblicità legale e alla gestione della vendita telematica non procederanno agli adempimenti richiesti in caso di mancata corresponsione delle spettanze dovute entro i termini di avvio dei servizi richiesti.
Contestualmente alla richiesta di pubblicazione al Gestore della vendita (o al più tardi entro al massimo un paio di giorni prima del termine ultimo per l’avvio dei servizi), il Professionista delegato dovrà aver cura quindi di fornire al gestore della vendita telematica anche copia delle contabili di avvenuta disposizione dei bonifici per i servizi svolti dalle varie Società, al fine di poter avviare l’iter di pubblicazione.
Per agevolare il Professionista che deve invitare il creditore al pagamento, alleghiamo alla presente alcuni esempi di comunicazione (SCARICA ESEMPI: Astalegale.net S.p.A. - Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. - Zucchetti Software Giuridico S.r.l.) utilizzabili per la richiesta di pagamento al creditore e riportiamo di seguito il listino applicato dai Gestori della pubblicità legale ex art. 490 c.p.c. e delle Vendite Telematiche (Astalegale.net S.p.A., Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e Zucchetti Software Giuridico S.r.l.) per le procedure del Tribunale di Grosseto:
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