Patrocinio a spese dello stato

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Istruzioni per il servizio SFERA - Istanza on-line Patrocinio a spese dello Stato

 

Prot. n.2092/2021

Gentile Avvocato,

con la presente Le comunichiamo che nell’Area Riservata SFERA di questo Ordine è stato aggiunto un nuovo servizio attraverso cui gli Avvocati possono depositare il Patrocinio a spese dello Stato in modalità telematica.

Il servizio diventerà l'unico canale per l'invio delle istanze a partire dal 1 novembre 2021

Per accedere al servizio collegarsi al link diretto www.albosfera.it , premere il pulsante “AREA RISERVATA” e seguire le indicazioni:

- se si dispone già delle credenziali di accesso (nome utente/password), inserirle negli appositi spazi

- se invece non si dispone ancora delle credenziali:

  • all’apertura della pagina di login, cliccare su “Hai smarrito o vuoi generare la password?” e indicare il codice fiscale e la casella email ordinaria comunicata  all’Ordine.

  • il sistema invierà un messaggio all’indirizzo email sopra indicato: consultare la propria posta elettronica e una volta ricevuto il messaggio (arriva entro 5 minuti, fare attenzione che non finisca nello SPAM), cliccare sul link di attivazione ivi contenuto;


 

ATTENZIONE: se il collegamento non dovesse essere attivo, eseguire 'Copia' ed 'Incolla' del link nella barra degli indirizzi (non nella barra dei motori di ricerca, es.Google) del browser internet.

  • sarà riaperta la pagina di login: inserire il codice fiscale e la password ricevuta e confermare;

  • infine modificare la password con un codice di fantasia di almeno 8 caratteri.

       Qualora l’operazione non dovesse andare a buon fine, consigliamo di chiudere tutte le finestre del browser internet, attendere 5 minuti e ripetere dall’inizio.

DEPOSITO ISTANZE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Per procedere al deposito eseguire le seguenti operazioni:

1) accedere all'Area Riservata AlboSFERA come sopra descritto

2) cliccare sul pulsante Patrocinio a spese dello Stato, premere il pulsante NUOVA ISTANZA e compilare il modulo (allegando i file allegati richiesti)

3) stampare il PDF finale dell’istanza, farlo firmare al richiedente, quindi scansionarlo e firmarlo digitalmente

4) caricare il file firmato digitalmente dall'Avvocato nella sezione Patrocinio a spese dello Stato > Istanze online (Azioni/Aggiungi file firmato).

Si ringrazia per l’attenzione.

Cordiali salutI


 

Il COA di Grosseto

 

Riferimenti normativi patrocinio a spese dello stato

Protocollo-intesa-CNF-e-CSM-Patrocinio-a-spese-dello-Stato-proc.-protezione-internazionale-7.7.2017.pdf (734 KB)
crediti-per-spese-diritti-e-onorari-spettanti-agli-Avvocati-delle-parti-ammesse-al-patrocinio-a-spese-dello-Stato.pdf (120 KB)
piattaforma-guida-per-gli-avvocati-ammessi-al-patrocinio-a-spese-dello-Stato.pdf (1510 KB)
Prospetto-delle-tipologie-di-reddito-più-comuni-ai-fini-della-compilazione-della-dichiarazione-sostitutiva-di-certificazione-dei-redditi.pdf (325 KB)

AUMENTO LIMITE REDDITUALE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 2021

L'importo limite reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indicato nell'art. 76 comma 1, del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 è stato aggiornato in € 11.746.68 come da Decreto del Ministero della Giustizia  23/7/2020, g.u. N. 24 DEL 30/1/2021.

 

 

 

Limiti di reddito dal marzo 2018

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2018 il Decreto del Ministero della Giustizia del 16 febbraio 2018 riguardante  “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il Ministero della Giustizia ha adeguato la soglia del reddito per l’ammissione al  “gratuito patrocinio” sulla base  della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In particolare l’adeguamento del predetto limite di reddito è avvenuto in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016. In tale biennio, dai dati accertati dall’ISTAT risulta una variazione in diminuzione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari allo 0,3%.
Dalla data di entrata in vigore del decreto (15.3.2018)  l’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è aggiornato in euro 11.493,82. Il precedente valore, così come adeguato con decreto del 12 agosto 2015, era pari ad 11.528,41.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 gennaio 2018
Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l’art. 77 del citato testo unico, che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 7 maggio 2015 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2015, con il quale, con riferimento alla variazione del citato indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014, è stato fissato in € 11.528,41 l’importo previsto dall’art. 76, comma 1, del citato testo unico per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

Ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016;
Rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica risulta una variazione in diminuzione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari allo 0,3%,

DECRETANO:

L’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad € 11.493,82.

Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2018
Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
PICCIRILLO
Il Ragioniere generale
dello Stato
FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2018, n. 1-212