La domanda di mediazione dovrà essere inviata per pec all'indirizzo: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com con allegata:
- ricevuta di pagamento delle spese di avvio (per ciascuna parte istante) di euro 48,80 (iva inclusa) per le controversie di valore fino a € 250.000,00 e di € 97,60 (iva inclusa) per le controversie di valore superiore ad € 250.000,00; € 12,20 (iva inculsa) per il servizio di notifica con raccomandata a/r per ciascuna parte convocata (non dovute in presenza di indirizzo pec). Il pagamento delle spese di avvio deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Camera di Conciliazione c/o Ordine Avvocati di Grosseto Iban: IT33P0306914399100000011631 indicando come causale il nome e cognome della parte istante;
- copia di un documento identità di tutte le parti istanti;
- procura semplice o procura notarile nel caso di rappresentanza in sostituzione della parte;
- copia della visura camerale aggiornata attestante i poteri di firma, in caso di persona giuridica;
- informativa privacy (vedere modulo sotto riportato in pdf);
- eventuali allegati.
Per gli incontri in cui verrà richiesta la partecipazione in videoconferenza, si comunica che le parti dovranno essere presenti in studio con il proprio legale, e l'incontro si chiuderà soltanto quando il verbale sarà stato sottoscritto da tutte le parti in modalità ananalogica e poi da tutti i legali digitalmente con firma visibile (pades).
Si ricorda l'articolo n. 5 del nostro regolamento:
Partecipazione delle parti e rappresentanza - Ciascuna parte partecipa al procedimento di mediazione di persona. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite il proprio legale rappresentante, ovvero un suo delegato, munito dei normali poteri per transigere e conciliare la controversia, poteri risultanti dall'atto costitutivo e di cui deve dar conto con idonea certificazione scritta. La parte può esser rappresentata da un procuratore speciale munito di apposita procura notarile. Non sarà ritenuta idonea la semplice delega o la procura in favore dell’avvocato che assiste la parte. Nei casi di mediazione obbligatoria e di mediazione disposta dal giudice (art. 5 comma I bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010) le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nei casi di mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO 7 SEDE: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO, PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO PIAZZA FABBRINI 24, GROSSETO. TEL .: 0564 - 25103 info@ordineavvocatigrosseto.it facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010
DOMANDA-ATTIVAZIONE-MEDIAZIONE.doc (14 KB)
Procura-speciale-da-autenticare-dal-NOTAIO.docx (6 KB)
informativa-per-Mediazione.docx (198 KB)
informativa-per-Mediazione--rev-remoto.docx (112 KB)